La clausola contrattuale prevede l’addebito al committente le spese di stoccaggio della merce giacente nella misura XX Euro al giorno in ragione della quantità di materiale prodotto, trascorsi n giorni senza che l’acquirente provveda al ritiro del materiale medesimo.
In base all’art. 15 DPR 633/72 sono escluse dalla base imponibile, in quanto non hanno natura di una vera e propria controprestazione, le somme pagate a titolo di penale, indennizzo o risarcimento del danno contrattuale, anche se convenute dalle parti nel contratto.
In altre parole qualora alla controparte siano addebitate somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento contrattuale, tali somme verranno escluse dalla base imponibile, non avendo natura di vera e propria controprestazione per la cessione del bene. Le somme in parola sono dunque da intendersi fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo ex art. 15 DPR 633/72.
Il caso di specie prevede contrattualmente una penale risarcitoria per mancato ritiro della merce e quindi per ingombro degli spazi indebitamente occupati, a titolo dunque di indennizzo dovuto al cessionario per ritardo nell’adempimento di una sua obbligazione.
E’ da sottolineare che la predetta penale non essendo chiaramente definita come tale nel contratto potrebbe lasciare spazio a differenti interpretazioni con diversi riflessi sul piano impositivo. Pertanto, al fine di evitare ogni eventuale incertezza interpretativa, si consiglia di inserire per il futuro la dicitura “..a titolo di penale risarcitoria”.