La transazione è un compromesso e il compromesso, nelle controversie legali, è un’arte necessaria.
Accade di frequente che le parti di una controversia, stremate dalla lento procedere della giustizia o, comunque, addivenendo a più miti consigli, decidano di trovare un accordo per una rapida soluzione della lite. Come si è detto, la transazione costituisce un compromesso fra i litiganti dove ognuno di essi effettua reciproche concessioni all’altro, anche in base ai rapporti di forza eventualmente maturati nel corso della controversia. Un esempio di transazione potrebbe essere la concessione, da parte del venditore all’acquirente inadempiente in un rapporto di fornitura, del pagamento rateale del prezzo, magari per un importo meno ingente, a patto che quest’ultimo versi senza discutere le somme pattuite secondo le nuove modalità.
Ma cosa avverrebbe se la transazione non fosse successivamente rispettata da una delle parti? Con sentimento di sacrosanta giustizia, probabilmente chiunque condannerebbe la parte inadempiente a sottostare alle condizioni più gravose precedenti all’accordo transattivo. Dove, infatti, dopo lunghe trattative e sofferte concessioni, il soggetto originariamente inadempiente non rispettasse nemmeno le condizioni più favorevoli previste nella transazione, la “punizione” ideale sembrerebbe quella di far rinascere l’originaria e più pesante obbligazione. Nell’esempio della fornitura di cui sopra si vorrebbe, quindi, che ove l’acquirente inadempiente non rispettasse nemmeno il nuovo accordo più mite (magari saltando una rata di pagamento), egli tornasse immediatamente ad essere soggetto al pagamento dell’intero prezzo precedente.
Il suddetto meccanismo di reviviscenza della precedente obbligazione non è però automatico in ogni transazione ed è connesso alla qualificazione giuridica che essa di volta in volta assume. A questo proposito si distinguono due tipologie di transazione, la transazione semplice e la transazione novativa.
Sia la transazione semplice che quella novativa costituiscono negozi giuridici ricompresi nella famiglia dei contratti ma, mentre la prima è accessoria al rapporto principale, la seconda lo estingue sostituendolo. La conseguenza più rilevante, ai fini di questa disamina è la seguente: quando un parte non adempie alla transazione semplice essa è risolvibile dall’altra parte, con la rinascita dell’obbligazione originale; al contrario, quando una parte non adempie a una transazione novativa, il contraente non inadempiente può solo richiedere l’esatto adempimento del nuovo accordo (oltre agli eventuali danni quantificabili). Per tornare al nostro esempio, qualora l’acquirente inadempiente non pagasse regolarmente una delle rate dell’accordo transattivo, in caso di transazione semplice il fornitore potrà valutarne la risoluzione, richiedendo all’acquirente il totale del debito originario (e addebitando le rate eventualmente già pagate a parziale soddisfazione di tale importo), in caso di transazione novativa potrà unicamente chiedere il rispetto del nuovo accordo ed il saldo degli eventuali danni quantificati.
La qualificazione giuridica di una transazione come semplice o novativa è rimessa, in caso di controversia, alla valutazione del giudice di merito, il quale interpreterà a questi fini la volontà delle parti. Tolto il caso in cui la volontà novativa (o non novativa) fosse esplicitamente indicata dalle parti, si dovrà valutare la loro intenzione sulla base di tre indicatori propri della novazione:
- l’incompatibilità delle nuove obbligazioni con la sopravvivenza del vecchio rapporto contrattuale controverso;
- l’interesse astratto delle parti alla sostituzione del rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto;
- la volontà concreta (ma desumibile anche implicitamente) delle parti di sostituire il rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto.
E’ del tutto evidente come la valutazione degli indicatori di cui sopra comporti necessariamente un elemento di soggettività e, a volte, il convincimento del giudice risulti del tutto differente rispetto a quanto voluto dalle parti o, più probabilmente, da una di esse.
Il consiglio è, quindi, quello di rendere chiaro fin da subito nell’accordo transattivo la propria intenzione di ricondurlo entro uno dei due istituti.
Si evidenzia, infine, che qualora si decidesse di innovare drasticamente il rapporto contrattuale precedente (magari con la predisposizione di un complesso accordo novativo che ridisegni integralmente i rapporti fra le parti per il futuro) senza voler rinunciare alle garanzie della transazione semplice, sarà sempre possibile predisporre una transazione novativa il cui effetto estintivo del precedente rapporto sia condizionato all’integrale adempimento della transazione.