Quesiti e approfondimenti

Aspetti fiscali indagini di mercato

Innanzitutto, facciamo presente che, salvo disposizioni di Legge ad hoc, in linea generale i contratti si considerano conclusi e validi anche se stipulati verbalmente (artt. 1321 e ss. Cod. Civ.). In particolare, per questa tipologia di “consulenza” (indagine di mercato) l’accordo orale è di per sé sufficiente affinchè le parti si impegnino reciprocamente, ma si consiglia di tradurre il tutto in forma scritta in modo da poter fruire di adeguata tutela nel caso in cui possano sorgere, in futuro, eventuali contestazioni.

Per completezza, sul punto, si fa presente che questo accordo sarà soggetto a registrazione “solo in caso d’uso”, così come indicato nella Tariffa, Parte II D.P.R. n. 131/1986.

Da un punto di vista fiscale, invece, la prestazione dovrà essere fatturata e soggetta ad I.V.A. nel pieno rispetto del criterio della committenza di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72. Pertanto, in fattura verrà esposta l’I.V.A. se la prestazione sarà resa nei confronti di un soggetto residente.

Al momento dell’emissione della fattura, sarà opportuno richiamare nel testo l’accordo contrattuale e la data di stipula dello stesso. A titolo esemplificativo: “compenso per indagine di mercato, come da contratto del XX/XX/20XX”.

Con riferimento, invece, alla ritenuta d’acconto la disciplina di riferimento deve essere ricercata nel D.P.R. n. 600/1973. In particolare, qualora il compenso si riferisca ad una prestazione di consulenza generica (indagine di mercato) la ritenuta non dovrà essere applicata.

Diversamente, qualora la consulenza in oggetto sia in realtà riconducibile ad una prestazione qualificabile come “procacciatore d’affari” o “segnalazione clienti”, allora la ritenuta applicabile sarà pari al 23% sul 50% del corrispettivo, ovvero al 23% sul 20% qualora il prestatore sia un soggetto che si avvale dell’ausilio di collaboratori e dipendenti (art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973).

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