Quesiti e approfondimenti

Articolo 71 – Articolo 72 e Plafond

Con la presente vogliamo fornire alcune indicazioni generiche circa l’applicazione dell’articolo 71 (rubricato operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino), dell’articolo 72 (rubricato trattato ed accordi internazionali) e della disciplina vigente per cessioni ed acquisti con ricorso al plafond.

 

Plafond (art. 8, comma 1, lett. c)  D.P.R. n. 633/72)

Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie, nonché le operazioni assimilate alle esportazioni di cui all’articolo 8-bis D.P.R. n. 633/72, ed i servizi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. n. 633/72, costituiscono ai fini I.V.A. operazioni non imponibili, cioè operazioni sulle quali non si origina per l’emittente un debito d’imposta. Tuttavia, per tali operazioni è consentita la detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti e sulle importazioni afferenti, per cui in capo a chi le effettua, si crea un credito I.V.A. tanto più rilevante, quanto maggiore è la quota delle operazioni non imponibili sul volume d’affari.

In queste circostanze, è stato quindi ideato dal Legislatore il meccanismo del “plafond degli esportatori abituali”, che consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, entro un determinato limite costituito dall’ammontare delle operazioni non imponibili registrate in un precedente periodo di riferimento (fisso o mobile).

 

Le imprese che effettuano esportazioni dirette ed operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e tutte le altre operazioni analiticamente elencate in seguito, complessivamente per più del 10% del proprio volume d’affari, si considerano “esportatori abituali” e possono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 633/72 per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta. Le operazioni rilevanti per il conseguimento del requisito di esportatore abituale sono le seguenti:

a) esportazioni dirette comprese le triangolazioni (articolo 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72

b) cessioni a non residenti di cui all’articolo 8, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 633/72;

c) cessioni di beni utilizzati nelle piattaforme di perforazione e sfruttamento;

d) cessioni assimilate alle esportazioni di cui all’articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/72;

e) servizi internazionali di cui all’articolo 9, comma 1,  D.P.R. n. 633/72;

f) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, comma 1 lett. a) e b) D.L. n. 331/1993; operazioni triangolari di cui all’articolo 58 D.L. n. 331/1993; cessioni di beni prelevati da deposito I.V.A. e spediti fuori U.E.;

g) cessioni di beni, o prestazioni di servizi a San Marino o Città del Vaticano secondo l’articolo 71 D.P.R. n. 633/72;

h) operazioni in esecuzione di accordi internazionali, di cui all’articolo 72 D.P.R. n. 633/72;

i) cessioni di beni introdotti o custoditi in depositi I.V.A.

 

Il plafond, cioè l’ammontare degli acquisti effettuabili senza applicazione dell’I.V.A., è pari all’ammontare di dette stesse operazioni registrate nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti). Concorrono alla formazione del plafond anche le fatture registrate, emesse anticipatamente o per ricevimento di acconti.

 

Sono acquistabili in sospensione d’imposta I.V.A. tutti i beni anche non destinati all’esportazione, compresi quelli strumentali, esclusi solamente fabbricati e aree edificabili, nonché tutti i servizi, compresi quelli costituenti spese generali, esclusi i canoni di leasing immobiliare e i contratti di appalto per la realizzazione di immobili. Il plafond non è inoltre utilizzabile per acquisti di beni o di servizi con I.V.A. indetraibile, anche per effetto del pro-rata. Gli acquisti devono essere considerati agli effetti dell’utilizzo del plafond in relazione al verificarsi del momento impositivo ai fini I.V.A. (articolo 6 D.P.R. n. 633/72), e non della registrazione delle fatture relative.

 

Gli acquisti possono riguardare sia quelli interni, sia le importazioni che gli acquisti intracomunitari. Tuttavia, è bene ricordare che l’operatore non trova alcuna convenienza a “spendere” il plafond per gli acquisti intracomunitari. Infatti, il funzionamento di queste operazioni con la contemporanea annotazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, determina una compensazione tra credito e debito ed evita così il versamento dell’imposta.

 

L’operatore che intende avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione I.V.A. beni e servizi deve darne comunicazione al fornitore, in data anteriore all’effettuazione dell’operazione, inviando la “dichiarazione d’intento”, con validità per una sola o più operazioni nell’anno solare. Le dichiarazioni d’intento presentate in dogana valgono per una singola importazione. Le dichiarazioni d’intento, numerate progressivamente per anno solare, devono essere annotate entro 15 giorni (dall’emissione o dal ricevimento), nel registro I.V.A. delle vendite o dei corrispettivi o in apposito registro. I dati riepilogativi sulla formazione del plafond e sul suo utilizzo sono contenuti in apposito quadro della dichiarazione annuale I.V.A. Le fatture emesse devono riportare gli estremi della dichiarazione d’intento, nonché la dicitura che richiama il titolo di non imponibilità (requisiti sostanzialmente richiesti in osservanza dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/72).

Al contrario, invece, il fornitore dell’esportatore abituale deve registrare la dichiarazione d’intento entro 15 giorni dal ricevimento, utilizzando un apposito registro, o in apposita sezione. Inoltre, vi è l’obbligo in capo al fornitore di comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento ricevute in un mese solare entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Il plafond, infine, può essere utilizzato con due diverse modalità, in relazione al periodo considerato per la formazione del plafond stesso. In particolare, distinguiamo il plafond fisso da quello mobile.

Il plafond fisso è pari alle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, importo che costituisce il limite massimo per effettuare acquisti in regime di non imponibilità nell’anno solare in corso; per sua natura non è applicabile nel primo anno solare di attività dell’impresa.

Il plafond mobile, invece, è costituito dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti e, quindi, varia mensilmente per effetto dello spostamento del periodo (12 mesi per l’appunto) di riferimento. Ogni mese si devono escludere sia le cessioni all’esportazione (che hanno generato il plafond) sia gli acquisti che hanno beneficiato del conseguente regime di non imponibilità del 13^ mese antecedente, ed includere i dati del mese precedente, in ogni caso facendo riferimento alle operazioni registrate. L’opzione per il plafond mobile, che si comunica nella dichiarazione I.V.A. successiva ha validità triennale e si estende di triennio in triennio se non revocata alla scadenza. Solo i soggetti che hanno operato da almeno 12 mesi possono adottare, con vincolo triennale, il plafond mobile.

 

Si sottolinea, inoltre, che il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con l’ammontare dei dati evidenziati nella dichiarazione annuale. Al contrario, invece, per l’utilizzo del plafond, ossia per imputare le operazioni relative agli acquisti o alle importazioni di beni o di servizi, occorre riferirsi alla data di “effettuazione” delle stesse.

 

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano, e con la Repubblica di San Marino (Art. 71 D.P.R. n. 633/72)

Le cessioni di beni, ed i servizi connessi, effettuati con il trasporto e la consegna nei territori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino sono equiparate dal decreto I.V.A. alle cessioni all’esportazione, alle operazioni assimilate, e ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 D.P.R. n. 633/72.

L’operatore italiano che effettua una cessione di beni ad un soggetto avente sede, residenza o domicilio a San Marino, ai fini di usufruire della non imponibilità, deve:

a) emettere un documento di trasporto per i beni che vengono trasportati o spediti nel territorio di San Marino dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto. Il documento di trasporto deve essere emesso in almeno 3 esemplari, uno dei quali deve restare in possesso dell’emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite al competente ufficio tributario sammarinese all’atto di introduzione dei beni nel territorio;

b) emettere la fattura in 4 copie, indicando il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese, preceduto dal prefisso SM. La fattura potrà essere immediata, ovvero differita e riportare la dicitura “non imponibile ex art. 71 e 8 D.P.R. n. 633/72”;

c) registrare la fattura emessa secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 633/72;

d) spedire 3 copie della fattura al cliente sammarinese;

e) allegare al documento di trasporto dei beni viaggianti la copia della fattura spedita all’acquirente sammarinese, debitamente perforata, riportante l’indicazione della data e munita di timbro a secco circolare dell’ufficio tributario di San Marino che dovrà aver apposto anche:

– dichiarazione dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese e la corrispondente imposta liquidata;

– la marca contente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura: “Rep. di San Marino – Ufficio Tributario”. Detta marca, stampata su carta filigranata deve recare sulla parte sinistra la riproduzione della Statua della Libertà, e le scritte: “Repubblica di San Marino”; “imposta assolta”, ovvero “in franchigia”, “originale” e “imposta sulle importazioni”, nonché il numero progressivo di ciascuna marca.

L’operatore italiano può fruire della “non imponibilità” disposta dagli articoli 8 e 71 D.P.R. n. 633/72 relativamente a cessione di beni effettuate a operatori sammarinesi a condizione che:

– sia in possesso della fattura restituita dall’acquirente sammarinese con i requisiti di cui al precedente punto e);

– abbia annotato a margine della registrazione della fattura effettuata sul registro, l’avvenuta restituzione dell’esemplare vistato dall’ufficio tributario sammarinese, con la dicitura ed i riscontri di cui sopra;

– abbia presentato il modello INTRA-1 riepilogativo delle cessioni per la sola parte fiscale (se tenuto).

 

Viceversa, in caso di acquisto, tralasciando gli adempimenti in capo al soggetto cedente sammarinese, l’operatore italiano dovrà:

a) integrare l’originale della fattura vidimata dall’ufficio tributario sammarinese indicando l’I.V.A. dovuta, ed emettere autofattura secondo le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72;

b) annotare l’autofattura nei registri delle fatture emesse, e la fattura integrata nel registro degli acquisti;

c) dare comunicazione delle avvenute registrazioni al proprio ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo attribuito ai documenti registrati.

 

Per quanto riguarda, invece, le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna di beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, e le prestazioni di servizi ad esse connesse sono assimilate alle cessioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 D.P.R. n. 633/72. Non risultano particolari modalità di prova dell’avvenuta cessione, in quanto il decreto ministeriale recante le modalità di esecuzione delle cessioni non è mai stato emanato. Eventuali acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano devono essere auto fatturati secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72.

 

Trattati ed accordi internazionali (art. 72 D.P.R. n. 633/72)

In base a questa disposizione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono soggette ad imposta in quanto equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. n. 633/72.

In particolare, la vostra situazione risulta contemplata dal comma 3 dell’articolo 72 D.P.R. n. 633/72, secondo cui la non imponibilità I.V.A. si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi quando sono rese:

a) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, qualora questi operino nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

b) all’Amministrazione della difesa, qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il trattato NATO.

Le operazioni agevolate sono, quindi, quelle in cui sono parte diretta gli organismi sopra citati che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sicché ne restano esclusi per esempio i subappalti, nonché quelle effettuate al personale militare e ai loro familiari, che pur facendo parte di tali enti, fanno sì che l’operazione sia soggetta I.V.A.

Facciamo presente, inoltre, che in questa casistica non è contemplato il limite di Euro 258,23, come per altre ipotesi in cui se la prestazione o la cessione si collocano, per valore, ad un livello inferiore scatta l’imponibilità a fini I.V.A..

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