Quesiti e approfondimenti

Ammortamento spese su beni di terzi

Sul punto il principio contabile OIC n. 24 è tranciante: “…l’ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore”.

Di conseguenza, alla luce di quanto appena enunciato, già in origine lo sviluppo del piano d’ammortamento deve tener conto dell’eventuale rinnovo tacito del contratto d’affitto, cosa che, poi, da un punto di vista operativo non è mai avvenuta.

Se questa annotazione non è di certo positiva, d’altro canto è vero che il bilancio deve essere redatto, oltre che in maniera veritiera e corretta, anche secondo criteri prudenziali. Pertanto, l’imputazione di costi maggiori fa sì che, nella stesura del bilancio dei singoli esercizi, si sia tenuto conto dell’alea che circoscrive l’incertezza del rinnovo tacito del contratto d’affitto.

Alla luce di quanto detto, e qualora non si sia tenuto conto del rinnovo tacito, consigliamo di concludere con questo esercizio il piano di ammortamento delle spese su beni di terzi, consci del fatto che in caso di eventuale controllo, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe riprendere a tassazione gli ammortamenti stanziati nei precedenti esercizi, perché ritenuti eccessivi.

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