Va innanzitutto precisato, in termini generali, che l’I.V.A. e l’imposta di bollo sono tributi tra loro alternativi. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/72, le fatture recanti importi soggetti ad I.V.A. sono esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo.
Tuttavia, scontano l’imposta di bollo le operazioni non soggette ad I.V.A. se l’importo complessivo è superiore ad Euro 77,47 (articolo 13 tabella A allegata al D.P.R. n. 642/72). Inoltre, sempre con riferimento alla tabella A appena richiamata, è possibile procedere all’emissione di fatture “miste”: parte, cioè, delle prestazioni elencate può concorrere alla base imponibile I.V.A., e le restanti essere soggette ad imposta di bollo, se di valore superiore ad Euro 77,47.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la non inclusione nella base imponibile I.V.A. dell’importo di Euro 1,81, dovuto a titolo d’imposta di bollo, è da collegare maggiormente alla “ratio” che sta alla base dei due tipi di imposta, e alla loro alternatività, piuttosto che alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/72: il tributo è comunque escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. n. 633/72.