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Aliquota I.V.A. nel riaddebito allacciamenti immobile

Sul punto non vi è un chiaro indirizzo, in quanto la questione ricade nell’ampio dibattito di quali debbano essere i caratteri discriminanti (e peraltro non oggettivi), affinché una prestazione possa definirsi accessoria rispetto ad un’altra principale.

In base a quanto stabilito dall’articolo 12 D.P.R. n. 633/72, sembra che le spese di allacciamento, se addebitate nella cessione dell’immobile, costituiscano operazioni accessorie e, pertanto, scontino la stessa aliquota del bene principale cui si riferiscono (in caso si parli di “prima casa” l’aliquota applicabile sarà quella del 4%).

Inoltre, per completezza sull’argomento trattato, vogliamo precisare che solo nel caso in cui sia la società che curi e provveda a richiedere gli allacciamenti in nome e per conto degli acquirenti, al riaddebito delle spese sostenute, queste dovranno essere escluse dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. n. 633/72.

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