Nel presente caso la prestazione di lavorazione eseguita sullo stampo ceduto alla ditta polacca si configura come una prestazione autonoma in quanto la modifica eseguita sullo stampo è avvenuta in un momento successivo alla cessione del materiale. Di conseguenza, la lavorazione non può essere considerata una prestazione accessoria alla vendita, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 633/72, in quanto affinché si abbia accessorietà la prestazione di servizi deve essere subordinata alla cessione di beni.
Ai fini INTRASTAT, dovranno essere compilati i seguenti modelli:
- modello INTRA 1-quater delle prestazioni rese per la fattura senza I.V.A. emessa nei confronti della ditta polacca. Nello specifico caso, essendo la fattura datata 29/07/2011 e, non avendo inserito tale prestazione negli elenchi riepilogativi di luglio, la presente lavorazione dovrà essere registrata nella sezione 3 del modello INTRA 1-quater (servizi resi registrati nel periodo), specificando nel frontespizio il periodo nel quale il servizio è stato reso, senza, quindi, applicazione di alcuna sanzione.
- modello INTRA 1-bis delle cessioni per la parte statistica, con riferimento al momento in cui i beni lasciano il territorio dello Stato ai fini di monitorare la movimentazione dei beni. Pertanto, vanno compilate le colonne 1 e da 5 a 13: si indica a colonna 5 (natura della transazione) il codice “5”, in colonna 6 (nomenclatura combinata) la nomenclatura del bene ottenuto dalla lavorazione e a colonna 9 (valore statistico) va riportato il valore finale complessivo dei beni. La compilazione delle colonne relative alle condizioni di consegna e al modo di trasporto non vanno compilati nel caso in questione, in quanto è obbligatoria solo per i soggetti con spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2) che nell’anno precedente superano la soglia di Euro 20.000.000;
- modello INTRA 1-bis delle cessioni per la parte fiscale, con riferimento al momento in cui i beni lasciano il territorio dello Stato. In particolare, vanno compilate le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa).
Infine, si fa presente che trattandosi di una prestazione di servizio resa a committente polacco la relativa fattura è imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 (regola generale della committenza) e non ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93.