Quesiti e approfondimenti

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Acquisto di carburante per autotrazione in Italia e nella UE – scheda carburante

In merito al quesito posto, premettiamo che il D.M. 7 giugno 1977, ha introdotto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione (benzine di ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e Gpl), denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d’imposta ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell’acquisto medesimo agli effetti dell’imposizione diretta. Quindi la scheda carburante è necessaria per consentire sia la detrazione IVA che la deduzione del costo del carburante. In ogni caso, tale particolare tipo di documentazione costituisce una deroga al principio generale secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante ai fini Iva. Infatti, se da una lato le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura, dall’altro, vige addirittura un divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che le cessioni siano effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Recentemente, il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, ha soppresso l’obbligo di tenuta delle schede carburante per i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche (cioè carte di credito, carte di debito o carte prepagate) emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

È quindi possibile prescindere dalla tenuta delle schede carburante, in quanto l’utilizzo delle carte elettroniche emesse dagli operatori finanziari consente già di identificare il soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell’ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo.

Tuttavia, la norma esonera dalla compilazione della scheda carburante soltanto coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche. Ne discende che sono tenuti all’adozione della stessa, per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta, i contribuenti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi. In ogni caso, precisa la circolare n. 42/E/2012, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tal fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Alla luce di quanto sopra, poiché nella fattispecie esaminata viene utilizzato un sistema di acquisto misto (carte elettroniche e contanti), sarà sempre necessaria la scheda carburante anche per gli acquisti da distributore automatico. Ne consegue che in caso di rifornimento da distributore automatico, senza compilazione della scheda carburante, l’IVA sarà indetraibile e il costo indeducibile.

 

Per quanto riguarda l’acquisto di carburante in un paese dell’Unione Europea precisiamo che lo stesso non costituisce, ai fini I.V.A., un’operazione di acquisto intracomunitario, difettando del requisito di territorialità previsto dagli artt. 7 e 7-bis del D.P.R. n.633/1972. Si tratta piuttosto di una cessione interna nello Stato membro di effettuazione, con assoggettamento della stessa ad imposizione fiscale locale (VAT locale) e non imponibile I.V.A. ex art.7-bis del D.P.R. n.633/1972.

Ne consegue che il soggetto passivo italiano che acquista carburante in un altro Stato membro, dovrà assolvere la relativa imposta sul valore aggiunto in detto Stato, non potendone neanche chiedere il rimborso alla competente amministrazione finanziaria dello Stato comunitario, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese, attivando la procedura telematica ai sensi dell’art.38-bis1 del D.P.R. n.633/1972, in quanto l’imposta sarebbe indetraibile in Italia a causa della mancata emissione della scheda carburante. Naturalmente, l’operazione di acquisto, trattandosi di una cessione interna allo Stato UE, non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Infine, anche il costo d’acquisto del carburante (comprensivo della VAT irrecuperabile) sarà indeducibile, perché in mancanza della scheda carburante.

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