Con riferimento all’acquisto di un’autovettura d’epoca si rileva, innanzitutto, che la relativa fattura di acquisto dovrà essere registrata con indicazione della causale IVA “operazione soggetta al regime del margine art. 36 DL 41/95 e successive modifiche”, così come indicato in fattura, e non avrà alcun riflesso sulla liquidazione IVA di periodo.
Dal punto di vista contabile, l’autovettura andrà poi qualificata come immobilizzazione materiale e trattata in base a quanto in merito previsto dal codice civile, nonché del Principio Contabile n. 16. Per quanto riguarda, in particolare, l’ammortamento, si rileva che secondo il Principio Contabile citato, esso consiste nella ripartizione del costo di un’immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. L’ammortamento deve essere sistematico e la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione, la quale è legata alla “durata economica” del cespite, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile all’impresa.
Considerando la particolare natura del cespite in esame, il quale, in base al certificato rilasciato dal “Registro Fiat Italiano”, risulta essere di rilevanza storica e collezionistica, si ritiene che esso non sia soggetto a logorio fisico, ovvero economico, ma sia anzi destinato ad accrescere il proprio valore con il trascorrere del tempo e che, pertanto, dal punto di vista civilistico non vada sottoposto al procedimento di ammortamento. Quanto detto vale anche dal punto di vista fiscale, in quanto l’art. 102 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 individua il presupposto dell’ammortamento dei beni strumentali nel “deperimento e consumo” dei beni medesimi nei vari settori produttivi.
Si ritiene, inoltre, che il costo sostenuto per l’acquisto dell’autovettura non possa in alcun modo essere trattato come spesa di rappresentanza. In merito si rileva che con parere del 19 ottobre 2005, n. 29 il “Comitato consultivo norme antielusive” ha affermato, con riferimento ad una “scultura di ingente valore artistico”, che il costo sostenuto per la stessa è privo di tutti i requisiti idonei a qualificarlo come spese di rappresentanza e si ritiene che quanto indicato possa essere applicato per analogia al caso in esame.
Infine si consiglia di custodire l’autovettura presso la sede della società, al fine di vincere la presunzione, in caso di verifiche da parte delle autorità competenti, che la stessa venga utilizzata per scopi privatistici da parte del socio/amministratore.