Quesiti e approfondimenti

Acquisto di gadget (penne) da rappresentante fiscale di soggetto U.E.

Innanzitutto, prima di procedere oltre, senza dilungarci sulla normativa fiscale vigente per i soggetti esteri, possiamo affermare con assoluta certezza che il fornitore in questione non si è sicuramente identificato direttamente in Italia, in quanto il numero di partita I.V.A. indicato non evidenzia un particolare numero di seriazione (cod. 999 esposto nelle penultime tre cifre del numero di partita I.V.A.) tipico di questi soggetti, e pertanto risulta condivisibile il fatto che la fattura “transiti” per il tramite del proprio rappresentante fiscale in territorio nazionale.

 

In particolare, in base alle disposizioni contenute nel novellato articolo 17, commi 2 e 3 D.P.R. n. 633/72, viene espressamente previsto che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …, sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Sostanzialmente, poiché i beni si trovano già in territorio nazionale, non siamo di fronte ad un’importazione degli stessi, ma ad un’operazione di cessione da parte di un soggetto straniero attraverso il proprio rappresentante fiscale. Solo nel caso in cui l’operatore non residente, anziché essersi identificato o aver nominato un proprio rappresentante fiscale, abbia in Italia una stabile organizzazione, allora per la stessa identica cessione la fattura dovrebbe essere emessa con I.V.A.

 

Di conseguenza, per essere più espliciti, il rappresentante fiscale, in fase di vendita, non può addebitare l’I.V.A. nei confronti del soggetto italiano interessato (acquirente), ma dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che sarà poi soggetta ad auto fatturazione da parte del cliente finale.

Sempre da un punto di vista pratico, in questa situazione, il soggetto residente acquirente sarà tenuto all’emissione di autofattura ai sensi del novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72.

 

A livello INTRASTAT, invece, il soggetto acquirente italiano non sarà tenuto a nessun adempimento, in quanto la comunicazione periodica sarà assolta dal rappresentante fiscale in Italia, così come illustrato nella circolare n. 36/E/2010 al quesito n. 31.

 

L’IVA sulla fattura d’acquisto è detraibile ex art.19-bis 1, lettera h): trattasi, infatti, di spese di rappresentanza per beni di valore non superiore a 25.82 euro. La cessione delle penne ai clienti o altri soggetti non è soggetta a IVA ex art.2 co.2 n.4), quindi non va fatturata.

 

Per quanto riguarda invece il lato contabile, il costo sostenuto per l’acquisto di gadget con il marchio dell’azienda (nella fattispecie penne) costituisce spesa di rappresentanza con finalità promozionale volta alla divulgazione sul mercato del proprio “nome”. Di conseguenza, il costo sarà registrato in un mastrino rubricato ad esempio “omaggi costo unitario inferiori ad Euro 50” (tra gli oneri diversi di gestione, voce B14 del C/E), pienamente deducibile ai fini delle imposte dirette.

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