In particolare stando al principio contabile OIC n. 16, rubricato “immobilizzazioni materiali”, il valore originario (da iscrivere anche a libro cespiti) è comprensivo del costo di acquisto, degli oneri accessori e di tutti quegli eventuali altri oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
Lo stesso principio continua più oltre sottolineando che “il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura” e che “ … gli sconti commerciali si portano a riduzione del costo …”. Pertanto, stando a quanto appena riportato, nonché dalla lettura del contratto, è evidente come il cespite debba essere contabilizzato ed iscritto tra i beni per l’effettivo valore di acquisto pari cioè all’importo “una tantum” (prezzo del bene meno sconto commerciale praticato) indicato in fattura e soggetto ad ammortamento con aliquota del 20% (attenzione che nel caso di specie il cespite viene caricato con valore inferiore al milione). Sul punto vogliamo inoltre sottolineare il fatto che si tratta dispositivo che, se da un lato consente la connessione ad internet con estrema facilità in qualunque luogo, dall’altro è un apparecchiatura che per molti aspetti di funzionamento è paragonabile ad un pc portatile. Di conseguenza:
a) l’I.V.A. in acquisto sarà completamente detraibile, ed il costo deducibile all’100% ai fini delle imposte dirette;
b) diversamente per la spesa relativa al traffico dati (c.d. bolletta per il consumo) l’I.V.A. sarà detraibile solo nella misura del 50% (presunzione di utilizzo promiscuo), ed il costo invece all’80% ai fini delle imposte dirette.
Infine, per completezza sull’argomento trattato facciamo presente che all’atto dell’accettazione del contratto l’azienda si è assunta un impegno nei confronti della compagnia telefonica che è sancito nella particolare formulazione della clausola contrattuale n. 3, rubricata “Durata e Diritto di recesso”.
Sempre nel caso di specie, qualora si dovesse recedere dal contratto prima del corso di 24 mesi, sareste tenuti al pagamento di un importo pari alla differenza tra il reale valore di mercato del bene in questione e quanto già pagato a prezzo agevolato (nel caso in questione pari alla consistenza dello sconto praticato). In questa precisa situazione, quindi, qualora lo si ritenga opportuno, si potrà rappresentare questo “impegno” iscrivendo il valore di sconto tra i conti d’ordine, in quanto possibile onere futuro cui l’azienda potrebbe essere chiamata a far fronte.