Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Una società cooperativa acquista da una società Svizzera un biglietto aereo andata e ritorno per la tratta Verona – Berlino . Come deve essere contabilizzata la fattura di acquisto?
R: La società cooperativa italiana che acquista online il biglietto aereo da una compagnia svizzera (operatore extra-UE) è tenuta ad assolvere gli obblighi impositivi previsti dall’art. 17, co. 2, DPR 633/72. In particolare, la società nazionale dovrà emettere autofattura e, a questo fine, sarà necessario identificare il regime IVA da applicare al servizio. Si evidenzia che, in deroga ai criteri generali di territorialità di cui all’art. 7-ter, co. 1, DPR 633/72, l’art. 7-quater, co. 1, lett. b), prevede che le prestazioni di trasporto di passeggeri si intendono effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa su tale territorio. A tal fine, la Circolare dell’AdE del 29/07/2011, n. 37/E, ha precisato che le prestazioni di trasporto aereo rese in parte in territorio italiano, in parte in territorio di un altro Stato, si considerano effettuate in Italia per una percentuale forfetaria pari al 38% dell’intero tragitto del singolo volo. Pertanto, in merito al quesito in oggetto, la società italiana che acquista il biglietto per il volo internazionale (Verona-Berlino) dovrà distinguere la parte di corrispettivo relativa alla tratta estera, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta per mancanza del requisito di territorialità (62%), dalla parte di corrispettivo relativa alla tratta nazionale rilevante ai fini IVA (38%), a cui applicare il regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 1), DPR 633/72, nel caso in cui si tratti di trasporto internazionale in dipendenza di un unico contratto (trasporto eseguito da un unico vettore).
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