Quesiti e approfondimenti

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Acquisto apparecchi radiomobili a rate

In particolare stando al principio contabile OIC n. 16, rubricato “immobilizzazioni materiali”, il valore originario (da iscrivere anche a libro cespiti) è comprensivo del costo di acquisto, degli oneri accessori e di tutti quegli eventuali altri oneri che l’impresa deve sostenere affinchè l’immobilizzazione possa essere utilizzata.

Lo stesso principio continua più oltre sottolineando che “il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura” e che “ … gli sconti commerciali si portano a riduzione del costo …”. Pertanto, stando a quanto appena riportato, è evidente come i cespiti (telefoni cellulari blackberry ed iphone) debbano essere contabilizzati ed iscritti tra i beni per l’effettivo valore di acquisto pari cioè all’importo “una tantum” (prezzo del bene meno sconto commerciale praticato) indicato in fattura e soggetto ad ammortamento con aliquota del 20%.

Da un punto di vista contabile, quindi:

a)        I cellulari dovranno essere caricati tra i cespiti al valore d’acquisto (come sopra identificato) maggiorato della quota IVA indetraibile (50%), secondo quanto specificato in fattura;

b)        La contropartita del caricamento dei dispositivi radiomobili tra i cespiti sarà costituita dalla voce di debito verso la compagnia telefonica;

c)        Al momento della registrazione della fattura del traffico telefonico in cui compare anche l’addebito della rata di acquisto del telefono, quest’ultima non dovrà assumere alcuna rilevanza nei registri IVA, ma dovrà essere contabilmente trattata al pari di un finanziamento e quindi a storno della quota di debito verso la compagnia telefonica precedentemente stanziata.

Infine, per completezza sull’argomento trattato si fa presente che solitamente all’atto dell’accettazione del contratto l’azienda si è assunta un impegno nei confronti della compagnia telefonica che generalmente viene sancito nella particolare formulazione della clausola contrattuale “Durata e Diritto di recesso”.

Infatti, di solito, qualora si receda dal contratto prima del corso di 12/24/36 mesi, l’acquirente potrebbe essere tenuto al pagamento di un importo pari alla differenza tra il reale valore di mercato del bene in questione e quanto già pagato a prezzo agevolato (nel caso in esame pari alla consistenza dello sconto praticato), se non addirittura obbligato alla restituzione dell’apparato telefonico. In questa precisa situazione, quindi, qualora lo si ritenga opportuno, si potrà rappresentare questo “impegno” iscrivendo il valore di sconto tra i conti d’ordine, in quanto possibile onere futuro cui l’azienda potrebbe essere chiamata a far fronte.

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