Quesiti e approfondimenti

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Guida al Trust: Strumento per Proteggere, Gestire e Trasmettere il Patrimonio

Guida al Trust: Strumento per Proteggere, Gestire e Trasmettere il Patrimonio

Il trust è un istituto giuridico di derivazione anglosassone, originario del diritto inglese, che ha trovato progressiva applicazione anche in ambito italiano in virtù del riconoscimento internazionale conferito dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

In virtù di tale Convenzione, l’ordinamento italiano riconosce l’efficacia dei trust costituiti secondo una legge straniera, anche se l’istituto non è disciplinato dal codice civile. La prassi ha visto il consolidarsi del cosiddetto “trust interno”, ossia un trust istituito da soggetti residenti in Italia, con beni situati nel territorio nazionale, ma regolato da una legge straniera riconosciuta (es. legge di Jersey, dell’Isola di Man, inglese o statunitense).

Soggetti Coinvolti e Struttura del Trust

La struttura del trust si articola attorno a tre figure principali:

  • Disponente (Settlor): il soggetto che istituisce il trust, disponendo il trasferimento di beni o diritti a favore del trustee.
  • Trustee: il soggetto, persona fisica o giuridica, che assume l’obbligo fiduciario di amministrare il patrimonio conferito nel trust secondo quanto previsto nell’atto istitutivo e nel rispetto della legge regolatrice.
  • Beneficiari: i soggetti cui sono destinati i benefici economici derivanti dalla gestione dei beni in trust.

È inoltre possibile nominare un guardiano (protector), con funzioni di controllo sull’operato del trustee e poteri di intervento nei limiti stabiliti dall’atto istitutivo.

Profili di Funzionamento

L’atto istitutivo del trust, che può assumere forma pubblica o scrittura privata, definisce:

  • La legge regolatrice del trust;
  • Il patrimonio oggetto del conferimento;
  • I poteri e doveri del trustee;
  • I diritti dei beneficiari;
  • La durata e le finalità del trust.

L’effetto principale è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti cessano di appartenere al disponente e non entrano nel patrimonio personale del trustee. Questo principio è stato espressamente riconosciuto da Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1131/2009, che ha confermato l’inopponibilità ai creditori personali del trustee dei beni in trust.

Finalità e Utilizzi

1. Protezione del Patrimonio

In base a numerose pronunce giurisprudenziali il trust può essere legittimamente utilizzato come strumento di protezione patrimoniale, purché non sia diretto a eludere obbligazioni o sottrarsi fraudolentemente ai creditori.

2. Pianificazione Successoria

L’utilizzo del trust in ambito successorio è ammesso, purché rispetti i limiti imposti dalla legittima (artt. 536 ss. c.c.). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono la validità del trust testamentario, anche quale strumento di pianificazione intergenerazionale.

Fiscalità del Trust

La disciplina fiscale applicabile al trust nel contesto dell’ordinamento italiano è stata oggetto di significativi sviluppi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli aspetti dell’imposizione indiretta, dell’imposizione diretta e del trattamento in funzione della trasparenza o opacità dell’ente.

1. Imposta sulle donazioni e successioni

Uno dei temi più dibattuti riguarda l’individuazione del momento impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l’imposta fosse dovuta al momento dell’atto istitutivo del trust, in quanto configurabile come liberalità indiretta.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Civ., Sez. V, n. 21614/2016, ha affermato un principio opposto, ritenendo che l’imposta sia dovuta solo al momento dell’effettiva attribuzione patrimoniale al beneficiario finale, trattandosi di un trasferimento meramente potenziale al momento dell’istituzione del trust.

Questo orientamento è stato confermato dalla più recente giurisprudenza, tra cui Cass. Civ., Sez. V, n. 19167/2022 e n. 8082/2023, che hanno stabilito che l’imposta sulle donazioni non può colpire la costituzione del trust in assenza di un effettivo arricchimento.

Con la Circolare n. 34/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’indirizzo giurisprudenziale e ha rivisto in modo sostanziale il proprio orientamento. In particolare:

  • È stato riconosciuto che, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, la mera istituzione del trust e il trasferimento di beni al trustee non integrano un presupposto impositivo, in quanto non configurano un arricchimento immediato.
  • L’imposizione si realizza solo con l’attribuzione finale al beneficiario, momento in cui si verifica l’effetto traslativo in senso proprio.
  • È stata ribadita la necessità di distinguere i trust “opachi” (in cui i beneficiari non hanno diritto attuale ai redditi) dai trust “trasparenti” (in cui i redditi si considerano percepiti dai beneficiari pro quota).

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina tributaria applicabile ai trust, con particolare riferimento all’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni.

L’elemento maggiormente innovativo introdotto dal decreto consiste nella possibilità per il disponente, o per il trustee nei casi di trust testamentari, di optare per l’imposizione al momento del trasferimento dei beni al trust (c.d. tassazione “in entrata”), anziché al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari.

Tale scelta, espressamente prevista dall’art. 3 del decreto, consente di cristallizzare:

  • l’aliquota applicabile;
  • le eventuali franchigie;
  • la relazione giuridica tra disponente e beneficiari (utile alla determinazione dell’aliquota).

Con l’opzione, si intende dunque assoggettare l’atto di dotazione del trust all’imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione di successivi prelievi impositivi in sede di attribuzione ai beneficiari, purché questi appartengano alla medesima categoria fiscale.

3. Imposte dirette: Redditi di capitale e d’impresa

Per quanto riguarda l’imposizione sui redditi prodotti dal trust, la distinzione tra trust opaco e trasparente, già introdotta con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, è stata ulteriormente rafforzata nella Circolare 34/E/2023:

  • Nel trust trasparente, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari, anche se non percepiti, secondo il principio di trasparenza fiscale (art. 73, comma 1, lett. c), TUIR).
  • Nel trust opaco, i redditi restano imputati al trust stesso e tassati secondo le regole ordinarie applicabili agli enti non commerciali.

Ai fini IRES, il trust residente è soggetto a tassazione con aliquota del 24%, mentre il trust non residente è tassato in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio nazionale, salvo applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni.

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