Quesiti e approfondimenti

ACCERTAMENTI C/C ESTERI: OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

 

D: Due miei clienti erano co-titolari di un conto in Austria, chiuso nel 2015. Conto sostanzialmente fermo negli anni con giacenza inferiore a 100.000 euro. L’Agenzia Entrate, tramite lo scambio di informazioni tra Stati, ha chiesto loro di produrre documentazione su questo c/c per gli anni 2014 e 2015. Avendo i contribuenti presentato la dichiarazione per entrambi gli anni, omettendo il quadro RW, hanno deciso di presentare integrativa per il 2015. Il 2014 è ancora accertabile per qualche motivo? Se lo fosse è possibile presentare integrativa?

R: Quanto all’accertabilità dell’annualità 2014, L’Agenzia delle entrate (CM 10/2015) ha chiarito che, ai fini della determinazione del termine di decadenza dall’accertamento, in materia di violazioni nella compilazione del quadro RW, si deve far riferimento all’art. 20 D.lgs. 472/97 (e non all’art. 43 DPR 600/73). In base alla citata disposizione “L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione”.

Nel caso in esame l’anno accertato è il 2014. Tuttavia, la mancata compilazione del quadro RW identifica una violazione commessa nel 2015, anno di presentazione del Modello Unico 2015 (redditi 2014). Tale aspetto risulta rilevante in quanto l’art. 20 indica quale riferimento per il termine di accertamento non l’anno a cui la violazione si riferisce bensì l’anno in cui la violazione è commessa. Di conseguenza, sebbene l’accertamento riguardi il 2014, la violazione si è verificata nell’anno successivo che, ai sensi della norma su richiamata, risulta accertabile fino al 31/12/2020.

Tra l’altro il fatto che l’Austria non sia annoverata tra i paradisi fiscali comporta che, attualmente, le annualità ancora aperte risalgano al 2014 per quanto concerne il quadro RW e al 2015 per quanto concerne i redditi. In termini di ravvedimento, se il Modello Unico o il Modello 730 è stato presentato nei termini (Circ. AdE n. 38/2013) oppure tardivamente ma entro i 90 giorni (l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98 sancisce che la dichiarazione dei redditi non si considera omessa se trasmessa nei 90 giorni successivi alla scadenza), anche se è stata omessa la compilazione del quadro RW, è pacifica per il contribuente la possibilità di ravvedersi, nei termini previsti per l’accertamento. Infatti, in seguito a modifiche legislative, l’inizio dell’attività di accertamento di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza non costituisce più una causa ostativa al ravvedimento (L. 190/2014).

 Il ravvedimento operoso determina una riduzione delle sanzioni. Per le annualità 2014 e 2015 le sanzioni vanno ridotte ad un sesto. Per quanto concerne il 2014 il contribuente presenterà la dichiarazione con il quadro RW aggiornato. La sanzione del 3% viene ridotta allo 0,5%. Per il 2014 sono prescritte le imposte sui redditi, nonché l’Ivie e l’Ivafe che si accertano con le stesse regole delle imposte sui redditi. Per il 2015, oltre alla sanzione dello 0,5% in relazione alla dichiarazione presentata con il quadro RW, si dovrà pagare anche l’Ivafe, con gli interessi calcolati al tasso legale, e le sanzioni per infedele dichiarazione nella misura del 20%. Il minimo edittale del 90% per l’infedele dichiarazione (le sanzioni per tardivo versamento sono infatti assorbite da quella per infedele dichiarazione) va aumentato di un terzo in caso di redditi prodotti all’estero e ridotto ad un sesto per il ravvedimento.

Teresa Donofrio

Perla Ceccato

 

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