Quesiti e approfondimenti

GLI AGGIORNAMENTI DI HR

 

Congedo COVID-19 e permessi indennizzati ex Legge 104: istruzioni

Sono fornite istruzioni amministrative in merito al diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dal DL n. 18/2020, e successivamente modificati dal DL n. 34/2020 e dalla Legge di conversione n. 77/2020 che, da ultimo, ha introdotto la possibilità di fruizione oraria.

“Rientro dei cervelli” in Italia: agevolazione anche per i ricercatori stranieri

Il regime di favore previsto per il c.d. “rientro dei cervelli” in Italia interessa anche i ricercatori stranieri che trasferiscono la loro residenza nel nostro Paese e non solo i cittadini italiani.

Servizi online del Ministero del Lavoro: dal 15 novembre 2020 accesso solo tramite SPID

A partire dal 15 novembre 2020 l’accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro sarà consentito esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e non più tramite le credenziali “cliclavoro”.

CIGD per imprese plurilocalizzate: ulteriori indicazioni

È chiarito che, limitatamente alle imprese plurilocalizzate, l’accesso ai trattamenti di CIGD di competenza dell’INPS (dunque, per periodi di trattamento successivi a quelli di competenza ministeriale) è consentito in presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole 9 settimane previste per il territorio nazionale e, dunque, non anche agli ulteriori periodi stabiliti per le “zone rosse” e le Regioni “gialle”.

Prime indicazioni sulle novità in tema di ammortizzatori sociali

Sono fornite le prime indicazioni riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA alla luce delle novità introdotte dal Decreto Agosto.

Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili”

Alla luce dei più recenti dati epidemiologici, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute sono intervenuti per fornire aggiornamenti e chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria, con particolare riguardo ai lavoratori cd. fragili.

In particolare, i suddetti Ministeri hanno precisato che l’età non è da ritenersi elemento da solo sufficiente ad individuare uno stato di fragilità, in quanto la condizione di maggior rischio nelle fasce di età più elevate è da valutare in correlazione con la presenza di comorbilità, con specifico riferimento a malattie cronico degenerative preesistenti che, in caso di infezione da COVID-19, possono aggravarsi.

Ai lavoratori che, in ragione di patologie con scarso compenso clinico (tra le quali malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche), siano maggiormente esposti al rischio da SARS-CoV-2, deve essere consentito di richiedere al datore di lavoro la predisposizione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, e ciò altresì nei casi in cui quest’ultimo non sia tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza stessa.

In tale seconda ipotesi, infatti, il datore di lavoro può comunque nominare il medico competente per la durata del periodo di emergenza sanitaria o, su richiesta del lavoratore, inviarlo a fare una visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra cui l’INAIL che ha reso disponibile dal 1° luglio 2020 l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”.

La previsione (art. 83, comma 1, DL n. 34/2020), che ha imposto ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ovvero fino al 31 luglio 2020), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”, maggiormente esposti a rischio di contagio, non è stata però prorogata e ha cessato di produrre effetti dalla data del 1° agosto 2020.

Conseguentemente, l’INAIL ha comunicato la chiusura dell’applicativo online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, salvo precisare che le visite mediche richieste dai lavoratori entro il 31 luglio 2020 verranno comunque svolte regolarmente.

Per quanto concerne, invece, le visite mediche di cui al D.Lgs n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute hanno precisato che, seppur gradualmente e nel rispetto delle misure igieniche raccomandate, le stesse debbano riiniziare a pieno regime nei casi in cui l’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento lo consenta.

Restano ad ogni modo differibili, a seguito di valutazione del medico incaricato che tenga anche conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento:

•             la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

•             la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

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