Quesiti e approfondimenti

Il modello 770/2018

Pubblicato su Plus Plus Fisco, IL Sole 24 Ore  

D: Nel caso in cui sia stata predisposta la CU2018 per un contribuente in regime forfettario in quanto è stata versata erroneamente la ritenuta d’acconto su una fattura di un professionista per compensi erogati si chiede se è necessario predisporre anche il modello 770/2018.

R: Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 commi 67 e 69 della L. 190/2017, i contribuenti forfettari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto né devono operare ritenute. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che, i medesimi contribuenti, devono obbligatoriamente indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto. In riferimento al caso di specie, l’Agenzia Entrate, con la circolare N. 10/E del 04.04.2016 ha precisato che, “ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta”. Pertanto, se non risulta possibile correggere l’errore e rettificare la CU presentata, avendo il contribuente presentato la CU, dovrà provvedere alla presentazione del Modello 770 consentendo alla controparte di scomputare la ritenuta erroneamente applicata. 

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