Ci è stato chiesto da parte di una società italiana quali siano le eventuali sanzioni e i possibili rimedi nell’ipotesi di compilazione inesatta e successivo invio del modello Intrastat acquisti ai fini fiscali tramite il Software Intrastat dell’Agenzia delle Dogane.
Nello specifico, ad una partita IVA corretta è stata associata una ragione sociale del fornitore errata. Trattasi di una inesattezza nella compilazione dell’anagrafica fornitori in quanto negli elenchi riepilogativi non compare la ragione sociale del fornitore ma solo la propria partita IVA.
Dunque, riteniamo che non sia stata commessa alcuna irregolarità nella compilazione dell’elenco in quanto il dato in oggetto non è richiesto dal modello ministeriale.
In caso contrario, se proprio fosse considerata un’irregolarità, gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi e quelli incaricati del controllo degli stessi, se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se, invece, non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a comunicare all’ufficio richiedente entro un termine, comunque non inferiore a 30 giorni, i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità o le inesattezze riscontrate (art. 34, co. 1, D.L. 41/1995).
Passando all’aspetto sanzionatorio, le violazioni fiscali sono sanzionate secondo quanto stabilito dall’art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997, il quale prende in considerazione l’omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione.
La sanzione va da un minimo di 500,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ciascun elenco ma, la presentazione dell’elenco entro il termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio competente a riceverlo o incaricato al controllo, determina la riduzione della sanzione alla metà.
Per effetto del sopracitato articolo (ultimo periodo), non dà invece luogo all’applicazione della sanzione l’integrazione dei dati mancanti e la correzione dei dati inesatti, se “spontanea” o effettuata a seguito di richiesta dell’ufficio.
In pratica, se l’elenco riepilogativo è stato presentato, i dati mancanti o inesatti possono essere integrati o corretti senza che sia applicata alcuna sanzione, viceversa, se l’elenco non è stato presentato, la sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione dell’elenco nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio.
Dunque, nella situazione analizzata consigliamo di non procedere con la correzione “spontanea” ma di “correggere i dati” solo nel caso di richiesta da parte dell’ufficio competente (Dogana) e nei termini temporali ivi indicati; in tale ipotesi non verrà comminata alla società nessuna sanzione.
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