Ciò che rileva ai fini di una corretta ed esauriente risposta è il testo dell’art. 22, comma 1, n. 1 del D.P.R. n.633/1972, il quale stabilisce espressamente che “per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, […]” “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.
La norma in questione, per alcune tipologie di operazioni (tra cui quella richiamata), lascia la facoltà di emissione della fattura al cedente o al prestatore in relazione alle sue esigenze e se lo si ritenga opportuno. Resta tuttavia l’obbligo di emissione della fattura se il cliente, anche privato, ne faccia esplicita domanda per qualsiasi motivo. La richiesta deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 (ipotesi che con tutta probabilità si è verificata proprio nel caso oggetto del quesito).
Così, nella vendita di beni, il cliente dovrà richiedere la fattura al momento della consegna degli stessi o al momento del pagamento del corrispettivo se il pagamento avviene prima della consegna: a tal proposito la C.M. n. 97/E del 4.4.1997 precisa che l’emissione della fattura può essere richiesta entro e non oltre le 24 ore successive all’effettuazione dell’operazione così come disciplinato dal citato art. 6 del D.P.R. n.633/1972 (c.d. “fatturazione immediata”). In tal caso, l’emissione della fattura, se avviene contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, fa venire meno l’obbligo di rilascio dello scontrino, invece, in caso di fattura immediata emessa in un momento successivo, ma entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione, è necessario rilasciare anche lo scontrino (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).
Se la richiesta di fattura viene avanzata successivamente, il venditore che all’atto della consegna o del pagamento ha dovuto emettere scontrino può legittimamente rifiutarsi di emettere la fattura.
Ora, calandoci nella problematica oggetto del quesito, per evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino, la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di registrazione di tali fatture nel libro delle vendite con la seguente dicitura “fattura emessa già su corrispettivi”, con questa modalità la fattura di vendita viene registrata solo per memoria sul libro mentre l’IVA a debito viene caricata nel registro dei corrispettivi con il corrispondente scontrino fiscale. La registrazione della fattura dovrebbe richiamare lo scontrino collegato. Tale funzione di registrazione della fattura deve essere prevista dal software di contabilità visto che si tratta di casistiche molto comuni nella pratica. Quindi nel caso di specie basterà procedere alla correzione della registrazione della fattura, come sopra evidenziato, chiedendo se è il caso supporto all’assistenza del software.
Con questa semplice operazione, la fattura verrà “esclusa” dal conteggio giornaliero, in quanto concorrerà alla liquidazione dell’imposta di periodo attraverso lo scontrino collegato che verrà inserito nell’apposito registro dei corrispettivi.