In particolare, la situazione è così riassumibile: soggetto passivo IVA italiano (“B” Srl), manda del materiale proprio in conto lavorazione ad altro soggetto passivo IVA italiano (“A” Srl). Lo stesso soggetto italiano “B” cede il materiale lavorato ad un soggetto passivo comunitario polacco (“PL”), il quale a sua volta vende la medesima merce a un soggetto passivo Extra UE svizzero (“CH”). Considerata l’inutilità che ci sarebbe nel far passare di “mano in mano” il materiale, i tre attori partecipanti alla transazione (“B”, “PL” e “CH”) si accordano affinchè vi sia una sola spedizione della merce direttamente dal soggetto che la lavora (“A” Srl) al cliente finale (“CH”).
E’ evidente, quindi, che nell’articolazione dell’operazione la stessa non possa definirsi una quadrangolazione con cessione di beni, così come l’azienda “A” assuma un ruolo del tutto marginale rispetto alla transazione. Infatti, il soggetto “A” interviene solo per effettuare la lavorazione di beni non propri nei confronti del soggetto passivo italiano promotore (“B”) senza nemmeno ricevere incarico dallo stesso di trasportare la merce al di fuori del territorio comunitario (presso “CH”).
Di conseguenza, poiché la prestazione di lavorazione è riconducibile nell’alveo dei servizi generici, allora l’operazione sarà rilevante ai fini I.V.A. in Italia a norma dell’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72, in quanto “ … le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: … quando rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio “ nazionale.
Ancora una volta, quindi, ribadiamo il fatto che “A” debba procedere con emissione di fattura con esposizione dell’IVA con aliquota ordinaria.
Sempre nell’ambito di quest’operazione, sottolineiamo l’importanza del fatto che nei documenti doganali non vi debba essere alcun riferimento all’azienda “A” (soprattutto alla luce del fatto che il vettore designato è identificato dal soggetto “B” e il costo del trasporto cade in capo allo stesso), in quanto:
a) in primis non si sta eseguendo un’esportazione di beni di proprietà del soggetto “A”, bensì lo stesso costituisce solo una sorta di “scalo tecnico” in cui merce non di proprietà è stata oggetto di lavorazione; e
b) in secondo luogo il soggetto “A” non ha alcun tipo di rapporto con il cliente finale svizzero.
Pertanto, in quest’ottica, sarebbe opportuno esplicitare nel corpo fattura la dicitura: “lavorazione eseguita su beni di proprietà di “B” e nel DDT la dicitura “reso lavorato su beni di proprietà di “B” …”. Per quanto riguarda, invece, le altre informazioni del DDT è sufficiente procedere nei modi ordinari.