Nomenclatura combinata
Nel caso di specie, dovendo indicare i dati solo ai fini fiscali, la compilazione della colonna 6 (nomenclatura combinata) non è obbligatoria. Per questo motivo, si può indicare tutto nella stessa riga non compilando quel campo.
Nel caso fosse invece obbligatoria la compilazione, sarebbe necessario compilare due distinte righe con stessa p.iva (cliente) ma codice nomenclatura differente.
Fini statistici e fini fiscali
L’introduzione della normativa comunitaria in tema di IVA ha comportato un nuovo sistema di rilevazione dati, volto a garantire due importanti funzioni:
– il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
– la rilevazione di statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.
I contribuenti che presentano gli elenchi mensilmente sono tenuti alla compilazione sia dei dati fiscali che di quelli statistici, nel caso in cui il valore annuo delle spedizioni e/o degli arrivi UE sia superiore ad € 20.000.000,00.
Nel caso il valore sia inferiore sono tenuti a compilare i dati solo ai fini fiscali.
Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati statistici.
Coloro che presentano gli elenchi trimestralmente sono tenuti a compilare i dati solo ai fini fiscali.