In particolare, facciamo presente che il pagamento di acconti relativi a cessioni di beni destinati ad essere esportati, sono stati riconosciuti “non imponibili” già con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 525446 del 1975.
Queste le formalità che devono essere seguite:
a) al momento del pagamento di ciascun acconto deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura con indicazione che si tratta di operazione “non imponibile” a norma dell’articolo 8 D.P.R. n. 633/72;
b) al momento della spedizione o consegna dei beni cui si riferiscono tali acconti deve essere emessa la relativa fattura di cessione, anch’essa non assoggettata ad I.V.A. (articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 633/72), recante l’indicazione del prezzo complessivo fatturato, nonché gli estremi (anche di registrazione) di tutte le fatture emesse in relazione al pagamento degli acconti. Quest’ultima fattura avrà, ovviamente, valore riepilogativo;
c) se il corrispettivo dell’esportazione è già stato interamente pagato e le fatture di acconto hanno già coperto il valore dell’intera operazione, è possibile emettere una fattura riepilogativa “a saldo zero”, che ha la funzione di documentare l’operazione ai fini dell’espletamento delle operazioni doganali. Tale fattura, che sostituisce la fattura “pro forma” non più prevista dall’ordinamento I.V.A., va annotata in separata colonna del registro di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 633/72 (registro fatture emesse) e, ovviamente, non concorre alla determinazione del volume d’affari (risoluzione ministeriale n. 125/E/1998).
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che ai sensi della risoluzione n. 456/E/2008, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che si è in presenza di una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72, anche se la spedizione all’estero dei beni avviene un certo tempo dopo il passaggio di proprietà o l’emissione della fattura d’acconto, proprio come nel vostro caso.