Quesiti e approfondimenti

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Acquisti da rappresentante fiscale – Regime I.V.A.

In base alle disposizioni contenute nel novellato articolo 17, commi 2 e 3 D.P.R. n. 633/72, viene espressamente previsto che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …, sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Sostanzialmente, poiché i beni vengono prodotti in Italia e si trovano già in territorio nazionale, non siamo di fronte ad un’importazione degli stessi, ma ad un’operazione di cessione da parte di un soggetto straniero attraverso il proprio rappresentante fiscale. Solo nel caso in cui l’operatore non residente, anziché essersi identificato o aver nominato un proprio rappresentante fiscale, abbia in Italia una stabile organizzazione, allora per la stessa identica cessione la fattura dovrà essere emessa con I.V.A.

Di conseguenza, per essere più espliciti, il rappresentante fiscale, in fase di vendita, non può addebitare l’I.V.A. nei confronti del soggetto italiano interessato, ma dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che sarà poi soggetta ad auto fatturazione da parte del cliente finale.

Sempre da un punto di vista pratico, in questa situazione, si è tenuti all’emissione di autofattura ai sensi del novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72: si avranno, quindi, a disposizione 15 giorni per annotare la medesima autofattura nel registro delle vendite con riferimento alla data di emissione. Per assurdo, invece, l’imputazione della medesima autofattura nel registro degli acquisti potrà avvenire al più entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, cosa che però sconsigliamo vivamente.

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