Quesiti e approfondimenti

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Dichiarazioni intento – procedura pratica

In particolare, facciamo presente che ai fornitori di beni e/o di servizi presso i quali si effettua l’acquisto in sospensione d’imposta, prima dell’effettuazione dell’operazione, deve essere consegnata o inviata, anche in formato elettronico, la dichiarazione d’intento conforme all’apposito modello ministeriale.

 

Di regola la dichiarazione può riguardare sia una operazione singola che più operazioni tra le stesse parti, ma deve comunque precedere l’effettuazione del primo acquisto. In altre parole, la sua validità può essere ancorata ad un determinato periodo di tempo (prefissato o fino a revoca come nel vostro caso), oppure fino a concorrenza di un determinato importo. In ogni caso, però, la validità non può mai spingersi oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno. Per le importazioni senza pagamento d’imposta, invece, la dichiarazione d’intento deve essere ripetuta per ogni singola operazione (Ris. Min. n. 355235/1985).

 

Su quanto appena affermato ci permettiamo una considerazione, e cioè consigliamo di operare ancorando la dichiarazione d’intento alla concorrenza di un determinato importo, in quanto, per esperienza, con l’indicazione di un mero lasso temporale, se la metodologia è rivolta a più fornitori contemporaneamente, si potrebbe incorrere nella difficoltà di monitoraggio degli acquisti, con rischio di “splafonamento”, e conseguenti inutili sanzioni. Di conseguenza, nella comunicazione inviataci a titolo esemplificativo, dovrà essere sostituita la dicitura “nel periodo dal 05/04/2011 al 31/12/2011”, con una del tipo “fino ad un importo massimo di Euro _____________”.

 

Proseguendo oltre, la dichiarazione d’intento, redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante (e parallelamente dal fornitore o prestatore) ed annotata, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (cosiddetto registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato con numerazione progressiva delle pagine ed indicazione dell’anno di riferimento, ovvero, in sostituzione dello stesso, in apposite sezioni dei registri I.V.A. vendite o corrispettivi. Sulle fatture ricevute in base alla dichiarazione d’intento, dovranno essere indicati gli estremi della stessa ed il titolo di non imponibilità.

 

Infine, con riferimento all’ulteriore informazione che può richiedere il programma (plafond condizionato e/o incondizionato), precisiamo quanto segue. In linea generale, il plafond è incondizionato, tuttavia qualora siano state poste in essere nel 2010 operazioni triangolari con soggetti U.E. o extra U.E. si può porre il problema che parte del plafond possa essere condizionato.

Il plafond è incondizionato se non vi sono stati acquisti né con richiamo all’articolo 8 lett. a) D.P.R. n. 633/72 senza pagamento d’I.VA., né tanto meno con indicazione dell’articolo 58 D.L. n. 331/1993.

 

Infine, si precisa che, in generale, gli esportatori abituali possono importare ed acquistare beni e servizi di qualsiasi natura, anche se riferiti a beni strumentali, ma con le seguenti esclusioni:

a)      fabbricati;

b)      aree edificabili;

c)      beni e servizi per i quali l’I.V.A. è indetraibile, anche per l’effetto del pro-rata ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 633/72 (sul punto cfr. circolare n. 145/E/1998).

Specifichiamo, inoltre, che le limitazioni di cui al punto a) valgono anche se i fabbricati sono acquisiti con contratti di appalto o di leasing, ai sensi della sopra richiamata circolare, avendo gli stessi effetti equivalenti all’acquisto. 

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