Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Il figlio il cui padre è malato di Alzheimer, può acquistare un autoveicolo, anche non adattato, per il trasporto del padre, persona con handicap psichico o mentale, con grave limitazione della capacità di deambulazione? Può usufruire della detraibilità ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR (benefici Legge 104)?
R: In merito al quesito sottoposto, si evidenzia che l’agevolazione fiscale per le persone con disabilità prevista dall’art. 15, co. 1, lett. c), DPR 917/86, può essere usufruita da specifici soggetti (vedi la “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2017 e la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, n. 7/E), ossia: 1. non vedenti e sordi; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le persone di cui al punto 2 sono quei soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Per tale categoria, ai fini del riconoscimento della disabilità è richiesto: 1) il verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale; 2) il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988). Invece, per i soggetti invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione di cui al punto 3, ai fini del riconoscimento della disabilità, deve essere attestata la condizione di handicap “grave” (art. 3, co. 3, L. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione art. 4, L. 104/1992, o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. Dalle informazioni forniteci, la persona malata di Alzheimer potrebbe rientrare tra le categorie di soggetti sopra descritti (rientranti nel punto 2 o 3) e, in caso affermativo, quest’ultima avrebbe diritto alla detrazione Irpef per l’acquisto di mezzi di locomozione. In tale ipotesi, il diritto all’agevolazione non è subordinato all’adattamento del veicolo. I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Il beneficio fiscale in commento è riferito a diversi veicoli, usati o nuovi, tra i quali rientrano pure le autovetture, senza limiti di cilindrata (ossia veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (ossia veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente). La detrazione è pari al 19 per cento del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo e va calcolata su una spesa massima di euro 18.075,99, con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). La detrazione medesima può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di uguale importo. Inoltre, si precisa che se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un proprio familiare (possiede, cioè, un reddito annuo non superiore ad euro 2.840,51), può beneficiare dell’agevolazione lo stesso familiare (quindi anche il figlio) che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile (del padre nel caso in analisi). Tuttavia, si deve ricordare che la detrazione Irpef è riconosciuta solamente se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio del soggetto disabile.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it