Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Si può presentare una dichiarazione integrativa dopo aver ricevuto una Comunicazione di Irregolarità ex art. 36-bis?
R: In merito al quesito sottoposto, si ha notizia che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate non riconoscono la possibilità in capo al contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore, a seguito della ricezione di un avviso bonario ex art. 36-bis, DPR 600/73; tuttavia, il contribuente può comunque provare a presentare l’integrativa stessa. Questa possibilità nel passato è stata tra l’altro riconosciuta, in maniera più o meno esplicita, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013 (con riferimento alle dichiarazioni integrative a favore presentate a seguito della correzione degli errori in bilancio) e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2011 (riguardante la preclusione solamente per le dichiarazioni integrative a sfavore). In aggiunta, si ricorda che la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26187/2014 ha affermato la possibilità per il contribuente di modificare a suo favore le risultanze della dichiarazione pure nella fase del contenzioso tributario instaurato per opporsi alla pretesa avanzata con avviso bonario, e alla conseguente cartella di pagamento. Da ultimo, si evidenzia che il D.L. 193/2016 (conv. con modif. dalla L. 225/2016) ha modificato la disciplina relativa alle rettifiche delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA. La novità più rilevante è costituita dal fatto che sono unificati i termini entro i quali i contribuenti possono rettificare le relative dichiarazioni fiscali. Il termine di presentazione, a prescindere se le dichiarazioni stesse sono a favore o sfavore del contribuente, coincide, infatti, con quello previsto per l’accertamento dei dati in esse contenuti. Per quanto riguarda le imposte dirette, il novato art. 2, co. 8, DPR 322/98, disciplina sia la dichiarazione integrativa a favore che quella a sfavore, sottoponendole entrambe alle sanzioni e alla disciplina prevista per il ravvedimento operoso. Infatti, la nuova norma, primo periodo, recita così: “Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
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