Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Disciplina fiscale relativa alla certificazione degli acquisti di carburante

Riportiamo di seguito la disciplina fiscale relativa alla certificazione degli acquisti di carburante, necessaria per consentire sia la detrazione dell’IVA che la deduzione del relativo costo.

 

  1. SCHEDA CARBURANTE

La disciplina generale della scheda carburante è inclusa nel DPR 444/97 ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale del 12 agosto 1998, n. 205/E.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, DPR 444/97, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto (dunque, sia imprese che professionisti) devono risultare da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli del presente decreto, in un determinato documento definito “scheda carburante”.

Tale documento rappresenta, quindi, lo strumento idoneo a certificare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti IVA nell’esercizio di impresa, arte o professione, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e della deducibilità del costo per quanto concerne le imposte dirette.

Si ricorda che, come previsto dal secondo comma del sopracitato articolo, le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura di cui all’art. 22, co. 3, DPR 633/72. Infatti, salvo alcune eccezioni, l’art. 1, co. 3, DPR 444/97, stabilisce che “è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura” di cui all’art. 21, DPR 633/72.

 

  1. CONTRATTO DI “NETTING”

Secondo quanto stabilito dalla Circolare ministeriale del 12 agosto 1998, n. 205/E, non rientrano nell’ambito applicativo della normativa riguardante la scheda carburante (quindi sono esclusi dall’obbligo di compilazione della stessa), specifici contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata “netting”.

Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012, n. 42/E, ha ribadito che il rapporto   che   si   instaura   per   effetto   del  contratto   di   “netting”,   è riconducibile alla somministrazione di beni ai sensi dell’art. 1559, c.c.; “non è, pertanto,  assimilabile  alle  cessioni  di  beni  disciplinate  dalle  disposizioni  del  citato DPR 444/97”.

La procedura di “netting”, ai sensi della Circolare del 12 agosto 1998, consiste nella stipula di un contratto di somministrazione tra una società petrolifera ed i gestori degli impianti stradali dì distribuzione di carburante in forza del quale “il gestore dell’impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, ad eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche, che, a loro volta hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.”

La Circolare in commento prosegue, specificando che “l’attività di rifornimento di carburante si scinde in due operazioni distinte:

  • somministrazioni continuative del distributore comodatario alle società petrolifere;
  • somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla fornitura del carburante.

Per quanto concerne il rapporto tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la compagnia petrolifera, il primo emette nei confronti della società petrolifera regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore dell’impresa beneficiaria delle forniture di carburante. A sua volta, la società petrolifera emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione (nei termini previsti dall’art. 6, co. 2, lett. a), DPR 633/72) in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l’utilizzo delle carte magnetiche.

L’utilizzatore finale convenzionato con la società petrolifera, pertanto, utilizza un sistema  di  tessere  magnetiche, rilasciate direttamente dalla società petrolifera stessa, al fine di rifornirsi presso il distributore di carburante. Al momento dell’erogazione del carburante, l’utente finale non paga nulla al gestore dell’impianto di distribuzione; si vedrà recapitare periodicamente una fattura riepilogativa dalla compagnia petrolifera, il cui importo addebitato sarà da corrispondere alla scadenza concordata. Infatti la stessa Circolare precisa che non è applicabile al contratto di “netting” il divieto di fatturazione di cui al terzo comma dell’art.1 DPR 444/1997.

Inoltre, la Circolare ministeriale del 12 agosto 1998, n. 205/E, prevede che “gli utilizzatori dei veicoli sociali debbano compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale siano indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.” Nel caso in cui la fatturazione (nello specifico caso, il documento che l’utilizzatore è tenuto a compilare mensilmente) sia priva degli elementi che consentono di riferire specificamente ed univocamente l’acquisto di carburante ai singoli mezzi strumentali all’attività dell’impresa, si esclude la possibilità di detrarre l’IVA e di dedurre il relativo costo.

 

  1. ACQUISTI DI CARBURANTE MEDIANTE CARTE ELETTRONICHE (CARTA DI CREDITO, PREPAGATE ECC.)

Si evidenzia, da ultimo, che l’art. 7, D.L. 70/2011, (c.d. Decreto sviluppo), convertito con L. 106/2011, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 1, DPR  444/97, prevedendo  che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.

Tale disposizione ha, dunque, soppresso l’obbligo di tenuta della scheda carburante solo per i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche (carte di credito, carte di debito o carte prepagate) emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui sopra.

Si evidenzia che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012, n. 42/E, ha precisato che “le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo  non  interessano  il  sistema  delle  “carte  fedeltà”  associate  al  contratto  di “netting””.

Le  recenti modifiche introdotte  dal  Decreto  sviluppo  relativamente alla disciplina della scheda carburante rappresentano, come precisato dalla sopracitata circolare, un sistema documentale alternativo rispetto a quanto previsto dal DPR 444/97 che, dunque, continua ad operare per coloro che, non intendendo  provvedere  all’acquisto  di  carburante  mediante  strumenti  di  pagamento elettronico,  vogliano  comunque  procedere  alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi ed alla  detrazione  dell’IVA  assolta  sugli acquisti.

Infine, la predetta circolare specifica che “i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi  (es.  contanti)  sono  tenuti  all’adozione  della  scheda  carburante  per  tutti  gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.”

 

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it 

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it